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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: Contributi in conto capitale per chi ha aderito all’istanza di riversamento spontaneo dei crediti di ricerca e sviluppo.

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2025 09:02:24

POST 27/2025

Per i contribuenti che hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre 2024 alla procedura per il riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, la legge di bilancio 2025 ai suoi commi 458-460 ha previsto che venga riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.

Un decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.

L’erogazione, comunque, avverrà nei limiti di spesa seguenti: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2025: Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali  

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2025 09:01:51

POST 26/2025

L’articolo 1, comma 186 della Legge di Bilancio 2025, introduce per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziali Inps artigiani commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche forfettari, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione nella misura del 50 per cento.

La riduzione è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’impresa o dall’ingresso nella società, ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzione della contribuzione (ad esempio per i forfettari).

È ammessa anche per i collaboratori di imprese familiari che si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

L’agevolazione rientra nel regime de minimis, relativo agli aiuti di stato concessi ad operatori economici senza l’autorizzazione della Commissione europea.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2025 09:01:16

POST 25/2025

I commi 399 e 400 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

  • 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
  • 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

Il comma 2 dell’art. 70 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:

  • alla lettera a), che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028), si deve considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza l’applicazione della maggior deduzione del costo del personale;
  • alla lettera b), che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.

Studio Ram Associati