POST 25/2025
I commi 399 e 400 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
- 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.
Il comma 2 dell’art. 70 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:
- alla lettera a), che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028), si deve considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza l’applicazione della maggior deduzione del costo del personale;
- alla lettera b), che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.
Studio Ram Associati