POST 29/2025

Con la Legge di Bilancio 2025 il Legislatore ha apportato alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) prevedendo che nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato il contributo unificato.

Il Legislatore ha inoltre introdotto nel codice di procedura una nuova norma (art. 307 bis c.p.c.) che prevede l’estinzione del processo in caso di mancato pagamento del contributo unificato.

La misura, finalizzata a combattere l’evasione contributiva, commina la sanzione dell’estinzione anche in caso di “parziale pagamento del contributo unificato”.

La verifica sul regolare pagamento del CU verrà espletata dal Giudice alla prima udienza, che potrà dare un termine di 30 giorni alla parte interessata per mettersi in regola con il versamento o l’integrazione del contributo, rinviando l’udienza per la verifica del pagamento.

Se il mancato o parziale pagamento riguarda la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa, l’intervento volontario o la proposizione dell’impugnazione incidentale, e sempre dopo il rinvio concesso alla prima udienza per consentire la regolarizzazione, il Giudice dichiarerà improcedibile la domanda cui si riferisce l’inadempimento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso