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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: Obbligo PEC per amministratori società

Uncategorised Posted on Tue, January 21, 2025 20:25:20

POST 32/2025

Il comma 860 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di possedere un indirizzo PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Lo scopo della presente norma è quello di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Si attendono chiarimenti se l’obbligo riguarda anche gli amministratori di società già esistenti o solamente gli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Uncategorised Posted on Tue, January 21, 2025 20:24:07

POST 31/2025

L’articolo 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025, modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi di veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per quelli ibridi plug in. Le nuove disposizione si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

Il comma 49 invece prevede di assoggettare ad aliquota Iva ordinaria del 22% le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficienti di energia.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati  

Uncategorised Posted on Tue, January 21, 2025 20:22:57

POST 30/2025

L’articolo 1 dal comma da 436 al 444 della Legge di Bilancio 2025 riconosce, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti IRES, a ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento.

La riduzione dell’aliquota al 20 per cento per società ed enti vene riconosciuta solamente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • Accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80 per cento degli utili in corso al 31 dicembre 2024;
  • Destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento di tali utili accantonati, e non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, a investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali transizione 4.0) e nell’art. 38 del decreto legge 19 del 2024 (investimenti beni strumentali transizione 5.0), effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025, di ammontare non inferiore a 20.000 €.

I soggetti potranno usufruire di tale agevolazione se:

  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • nel 2024 siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione nell’esercizio 2024 o in quello successivo.

L’agevolazione decade se:

  • viene distribuito la quota dell’utile accantonato entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • viene dismesso, ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa il bene oggetto dell’investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato.

Vengono esclusi dal presente beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettato a procedure concorsuali di natura liquidatoria o che determinano il proprio reddito sulla base di regimi forfettari. Non spetta neanche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.

Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo al 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso