POST 30/2025

L’articolo 1 dal comma da 436 al 444 della Legge di Bilancio 2025 riconosce, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti IRES, a ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento.

La riduzione dell’aliquota al 20 per cento per società ed enti vene riconosciuta solamente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • Accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80 per cento degli utili in corso al 31 dicembre 2024;
  • Destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento di tali utili accantonati, e non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, a investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali transizione 4.0) e nell’art. 38 del decreto legge 19 del 2024 (investimenti beni strumentali transizione 5.0), effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025, di ammontare non inferiore a 20.000 €.

I soggetti potranno usufruire di tale agevolazione se:

  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • nel 2024 siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione nell’esercizio 2024 o in quello successivo.

L’agevolazione decade se:

  • viene distribuito la quota dell’utile accantonato entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • viene dismesso, ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa il bene oggetto dell’investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato.

Vengono esclusi dal presente beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettato a procedure concorsuali di natura liquidatoria o che determinano il proprio reddito sulla base di regimi forfettari. Non spetta neanche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.

Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo al 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso