POST 34/2025

Come noto, lo scorso 8 agosto 2024 è entrato in vigore il Dlgs 29 luglio 2024 n. 110 che ha apportato alcune novità in ambito della riscossione dei tributi.

Rispetto a queste novità lo scorso 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove regole relative alla rateizzazione delle cartelle per le quali si rimanda al seguente post.

A completamento della novità normativa è quindi intervenuto il Dm dello scorso 27 dicembre 2024 il quale ha definito il metodoto di calcolo dei parametri che segnalano lo stato di difficoltà del contribuente.

Secondo il predetto Decreto i parametri che individuano lo stato di difficoltà del debitore sono:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali in semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;

b) per i soggetti diversi dai primi, invece, il valore dell’indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.

Con riguardo alle persone fisiche, l’allegato 1 del decreto stabilisce che la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito (da rateizzare e già in dilazione), al numeratore, e l’Isee mensile moltiplicato per un coefficiente variabile in funzione del valore dell’Isee stesso, al denominatore, è superiore a 1.

Il medesimo rapporto, inoltre, a seconda del valore ottenuto, indica il numero massimo di rate concedibili.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l’indice di liquidità (liquidità differita e corrente, al numeratore, e totale passività al denominatore) abbia valore inferiore a 1.

Quanto al numero massimo di rate concedibili l’allegato 2 al decreto stabilisce che lo stesso sia determinato attraverso il valore attribuito all’indice Alfa, dato dal rapporto percentuale tra debito totale e valore della produzione. Per le ditte individuali e le società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.

Gli articoli 4 e 5 del Decreto individuano poi alcuni casi particolari dove la situazione di difficoltà si presume sempre sussistente ovvero:

  • nel caso in cui l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all’attività d’impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali (calamità naturali o altro);
  • per pubbliche amministrazioni (attestazione legale rappresentante) e condomini (indice Beta maggiore 10%).

In ultimo si segnala che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 del Decreto, sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione è ora disponibile al link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/simulazione-rate/home un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine