POST 37/2025
Legge di Bilancio 2025 L. 207 del 30.12.2024 – art. 1 commi 81-83.
E’ confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate ossia versamento bancario/postale, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari/circolari:
1) rimborso spese trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, L. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
2) spese prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/ viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
3) spese vitto/alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
4) spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).
Rientrano tra gli autoservizi pubblici non di linea il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente
Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP
Le caratteristiche per definire il servizio come autoservizio pubblico non di linea sono:
a) che provveda al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa al trasporto pubblico
b) sia effettuate a richiesta dei trasportati/o in modo non continuativo/periodico.
Epica Servizi Contabili srl
Mirca Segato e Valentina Sette