POST 38/2025

Come noto, il D.lgs. 139 del 18 2024 è intervenuto apportando alcune novità, per lo più sotto il profilo della razionalizzazione, alla normativa legata alle imposte di successione e donazione contenuta nel D.lgs 346/1990 (Testo Unico imposte di Successione o anche TUS).

Tra le novità in questione si segnala, in particolare, l’adeguamento della normativa agli orientamenti giurisprudenziali, ed in ultimo anche di prassi, in relazione al cd. “coacervo successorio”.

Con il coacervo successorio, si ricorda, il valore dell’asse ereditario netto per ciascun erede doveva infatti essere maggiorato delle donazioni fatte in vita dal de cuius, rivalutate alla data del decesso.

Tale aspetto determinava delle ripercussioni per la verifica della franchigia in sede di successione dovute appunto alla necessità di cumulare al relictum anche il valore delle donazioni.

Tuttavia, con la riforma della normativa sulle successioni e donazioni del 2006, detto istituto risultava già implicitamente abrogato in quanto il rimando contenuto nell’articolo 8 co. 4 TUS si riferiva all’applicazione di aliquote a scaglioni non più in vigore.

Come riportato in un precedente post,

solo nel 2023 l’Agenzia delle Entrate si era esplicitamente adeguata alla giurisprudenza di legittimità considerando il coacervo successorio non più applicabile a seguito della riforma del 2006.

Con il Decreto in commento viene quindi espressamente abrogato il comma 4 dell’articolo 8 del TUS a far data dal 1° gennaio 2025, allineando così il testo normativo, dal punto di vista del coacervo successorio, alle numerose pronunce giurisprudenziali fatte proprie, come detto, anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la recente circolare n.29 del 19 ottobre 2023.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine