POST 43/2025
Con la conversione in legge del DL 202/2024 cd. Milleproroghe è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che avevano aderito alla cd. Rottamazione quater (che riguardava i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022), decaduti alla data del 31 dicembre 2024 per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, di essere riammessi alla definizione agevolata.
Per questi contribuenti è quindi ora possibile presentare la domanda di riammissione per le cartelle o gli avvisi – e limitatamente per quelle già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – solo se:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024), oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024).
Si precisa altresì che non rientrano nella riammissione alla definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. I Contribuenti in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2024 dovranno quindi continuare a rispettare le scadenze di pagamento previste dal piano originario della rottamazione per non perdere i benefici della Definizione agevolata.
Per i soggetti che rientrano tra coloro i quali possono beneficiare della riammissione è quindi possibile presentare una apposita domanda entro il prossimo 30 aprile 2025.
La domanda può essere presentata esclusivamente sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione tramite l’area riservata ovvero tramite l’area on line “pubblica” previa allegazione di una specifica documentazione di riconoscimento.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere – in base alla legge – la riammissione, anche il numero di rate con le quali il soggetto intende effettuare il pagamento:
- in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025
oppure
- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La presentazione della domanda comporta, in capo all’Agente della Riscossione, l’immediata preclusione all’avvio di nuove azioni esecutive e all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi/ipoteche, nonché la sospensione delle azioni già in corso.
Inoltre, sempre a seguito della presentazione dell’istanza, il contribuente non sarà considerato inadempiente i fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA (articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Infine, entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore interessato l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata allegando i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda di riammissione.
Eventuali pagamenti effettuati durante il periodo di decadenza verranno considerati validi ed imputati alla diminuzione del debito residuo a titolo di “capitale”.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine