POST 45/2025
La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023 – Articolo 1, commi da 101 a 112) e il successivo decreto attuativo, prevedono che tutte le Imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro imprese ex art. 2188 codice civile, devono stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
La copertura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- beni da assicurare: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (Immobilizzazioni materiali voce B.II n. 1), 2) e 3) Attivo Stato Patrimoniale) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ivi inclusi, i beni detenuti in locazione e/o locazione finanziaria;
- eventi da assicurare: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni;
- somme assicurate, limiti e franchigie: determinate in funzione della dimensione dell’impresa.
Per le polizze già esistenti che coprono i rischi catastrofali, è prevista una disposizione transitoria che consente l’adeguamento alle nuove normative a partire dal primo rinnovo utile.
Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo sarà tenuto in considerazione nel caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, anche in riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (articolo 1, comma 102, della Legge di Bilancio).
E’ escluso dal predetto obbligo assicurativo l’imprenditore agricolo (ex art. 2135 codice civile) per il quale resta fermo l’attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT. Rientrano nella predetta esenzione anche il florovivaismo, le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi che utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Il recente DM non menziona invece nell’esonero l’imprenditore ittico ex articolo 4 del Dlgs 4/2012 tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese in virtù dell’articolo 2 del Dpr 558/1999. In assenza di indicazioni contrarie, pesca e acquacoltura, sebbene assimilate al comparto agricolo, sembrano pertanto rientrare nel nuovo obbligo.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso