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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

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Trasporto transfrontaliero di denaro contante: regole e novità 2025.

Uncategorised Posted on Fri, March 28, 2025 17:32:22

POST 47/2025

Dal 17 gennaio 2025, il D.Lgs. 211/2024 ha aggiornato le regole sul trasporto transfrontaliero di denaro contante, modificando il D.Lgs. 195/2008 per adeguarlo alla normativa europea.

Le novità riguardano la definizione di denaro contante, nuovi obblighi dichiarativi, procedure di controllo e inasprimento delle sanzioni.

Normativa in tema di trasporto transfrontaliero di denaro contante

La normativa italiana prevede specifici adempimenti in capo a chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dalla destinazione (sia all’interno che all’estero dell’Unione Europea). La normativa italiana è infatti diversa da quella europea, che richiede tali adempimenti solamente in caso di entrata o uscita dal territorio della UE.

Obbligo di dichiarazione

Anzitutto, chi trasporta oltre 10.000 euro è obbligato a presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, compilabile in due modalità:

  • Online, prima del passaggio alla frontiera;
  • Cartacea, direttamente al momento del passaggio in dogana.

Il mancato rispetto di questo obbligo comporta sanzioni amministrative, che aumentano in proporzione all’importo non dichiarato e, in alcuni casi, anche il sequestro.

Tipologie di “denaro contante” soggette agli obblighi

La normativa considera “denaro contante” non solo banconote e monete, ma anche altri mezzi di pagamento.

La nuova disciplina, entrata in vigore il 17 gennaio, ha ampliato la definizione di “denaro contante”, che ora comprende quattro categorie di prodotti, aumentate rispetto alle due precedentemente previste:

  • Denaro contante:  banconote e monete in circolazione o scambiabili con valuta corrente;
  • Strumenti negoziabili al portatore: strumenti che autorizzano il portatore ad esigere il pagamento di una somma di denaro (ad esempio, assegni, assegni turistici, vaglia cambiari etc.);
  • Beni utilizzati come riserve ad alta liquidità, come lingotti o monete d’oro;
  • Carte prepagate: carte non nominative non collegate a conti correnti bancari. Tuttavia, l’obbligo di dichiarazione è subordinato all’adozione di specifici atti delegati da parte della Commissione Europea, al momento mancanti.

Nuovo obbligo di messa a disposizione del denaro contante

Oltre alla dichiarazione, chi trasporta oltre 10.000 euro deve essere pronto a mostrarlo immediatamente su richiesta delle autorità. Non è un obbligo sistematico, ma scatta solo se specificamente richiesto durante i controlli (Circolare Agenzia Dogane 1/2025). In precedenza, tale azione non era espressamente e obbligatoriamente richiesta dalla normativa.

Denaro contante non accompagnato: precisazioni e modifiche alla disciplina

Il D.Lgs. 211/2024 introduce la definizione di “denaro contante non accompagnato”, ossia denaro contante spedito con una qualsiasi tipologia di spedizione (per esempio in un plico postale o equivalente) senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

In passato, serviva una dichiarazione preventiva a Poste Italiane o al fornitore del servizio postale.

Ora l’obbligo sorge solo se il denaro viene scoperto durante un controllo (si veda il nuovo art. 3, comma 3, D.Lgs. 195/2008 come modificato dal D.Lgs. 211/2024), che deve essere presentata dal mittente (per il denaro in uscita) o dal destinatario (per il denaro in entrata) entro 30 giorni dal rinvenimento.

Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane richiede che tale dichiarazione vada presentata in ogni caso e non solo in caso di rinvenimento del denaro non accompagnato durante un controllo.

Trattenimento temporaneo del denaro

Altra novità introdotta alla disciplina del trasporto transfrontaliero di contante riguarda la nuova possibilità, da parte delle autorità doganali, di trattenere temporaneamente il denaro (art. 3-bis, D.Lgs. 195/2008) se:

  • La dichiarazione non è stata presentata o contiene errori;
  • Ci sono sospetti di uso illecito del denaro o correlato ad attività criminose, indipendentemente dall’importo.

Il trattenimento ha una durata massima di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in situazioni particolari.

Se non emergono irregolarità, il denaro viene restituito.

Sanzioni più severe

Le sanzioni per irregolarità nel trasporto di denaro contante oltre i 10.000 euro sono aumentate e ora prevedono:

  • In caso di omessa dichiarazione una sanzione amministrativa:
    • minima di € 900 (in precedenza, € 300);
    • e dal 30% al 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro.
  • In caso di infedele dichiarazione una sanzione amministrativa:
    • minima di € 500;
    • e dal 15% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato.

Le autorità possono inoltre sequestrare una quota più elevata di denaro non dichiarato rispetto al passato:

  • in caso di omessa dichiarazione: dal 50% (in precedenza 30%) fino ad un massimo del 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro (in precedenza, il limite massimo era il 50%);
  • in caso di dichiarazione infedele (fattispecie prima non prevista): dal 25% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato. È previsto che l’importo sequestrato non può essere inferiore a € 500.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Obbligo PEC per amministratori società: MIMIT 12.03.2025

Uncategorised Posted on Fri, March 28, 2025 17:31:45

POST 46/2025

La pubblicazione resa dal MIMIT lo scorso 12.03.2025 ha fornito i primi chiarimenti in ordine dell’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dalla L. n. 207/2024.

Si fa riferimento al post precedentemente pubblicato

È stato precisato che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica non solo alle società costituite a decorrere dal 1.1.2025, ma anche a quelle già esistenti a tale data (le quali potranno comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025).

L’obbligo riguarda tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale, con l’unica esclusione delle società semplici esercenti attività agricola, i consorzi con attività esterna e le società consortili, e gli enti che non svolgono attività imprenditoriale.

 Qualora l’incarico sia svolto da una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. Ancora, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.

L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

Quanto ai profili sanzionatori derivanti da un eventuale inadempimento, pur nell’assenza di una espressa previsione di legge, il Mimit ritiene applicabile la previsione generale dell’articolo 2630 del Codice civile, ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da euro 103 a euro 1.032, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso