POST 2

I titolari di reddito d’impresa (quindi in
sintesi le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e
gli enti commerciali), qualora venisse definitivamente approvato il disegno di
legge di stabilità 2016, potranno rivalutare i beni d’impresa (materiali ed
immateriali) e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi
dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, ad eccezione degli immobili
alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal
bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

La
rivalutazione dei beni in parola deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e
quindi per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nel bilancio o rendiconto relativo al 2015), per il quale il termine di approvazione scade dopo l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016.

La
rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa.

Il
maggior valore attribuito ai beni rivalutati si considera riconosciuto ai fini
IRES/IRPEF ed IRAP e delle relative addizionale a decorrere dal terzo esercizio successivo quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
effettuata, mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva
:

– del 16% per i beni ammortizzabili

– del 12% per i beni non ammortizzabili.

In altri
termini, il riconoscimento dei maggiori valori si
ha a partire dal 2018
.

Le
imposte sostitutive devono essere versate in tre
rate annuali di pari importo
, senza il pagamento
di interessi, di cui la prima anto il termine di versamento a saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta al quale la rivalutazione
si riferisce (in generale giugno 2016) e le altre rispettivamente entro giugno
2017 e giugno 2018.

Gli
importi da versare possono essere compensati
nel modello F24
.

Nel caso
di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità
estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare
dell’imprenditore dei beni oggetto della rivalutazione in data anteriore
all’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata
eseguita, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze si deve
considerare il valore ante-rivalutazione. In sostanza, nel caso
di cessione a titolo oneroso di beni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al
31 dicembre 2014 e rivalutati nel 2015, prima del 2019, il valore rivalutato di
detti beni non può essere preso come parametro di riferimento per il calcolo di
eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi.

La bozza di disegno di
legge prevede inoltre che il saldo attivo della
rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante
l’applicazione, in capo alla società che ha operato la stessa, di un’imposta sostitutiva
dell’IRES/IRPEF e dell’IRAP e delle relative addizionali, pari al 10%.

IN
SINTESI:
A chi è utile? Alle imprese che hanno interesse ad aggiornare
il valore dei propri cespiti materiali e immateriali sia ai fini civilistici
(maggiore patrimonializzazione, copertura perdite) sia ai fini fiscali
(maggiori ammortamenti futuri e possibilità di ridurre le plusvalenze future in
caso di vendita nel medio termine). Cosa
bisogna fare?
La rivalutazione opera a livello di bilancio 2015 e comporta
il pagamento di imposte sostitutive. Quale
è la scadenza?
La rivalutazione deve essere effettuata nel prossimo
bilancio (2015) e le imposte sostitutive si pagano (o cominciano a pagare, in
caso di rateizzazione) nelle scadenze delle imposte sui redditi afferenti
all’anno di imposta 2015 (giugno 2016).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso