POST 122

La nuova
impostazione di compliance fiscale
che prevede la possibilità di esonero dall’interpello per la determinazione
dell’imposizione su dividendi e plusvalenze realizzati mediante partecipazioni
in società residenti in paesi c.d. Black
List
prevede degli stringenti obblighi dichiarativi per tutti quei
contribuenti, società e/o persone fisiche, che realizzano tali redditi.

Infatti per
effetto delle novità apportate dal Dlgs. n. 156/2015 che ha rivisto il sistema
degli interpelli, la dimostrazione delle tradizionali esimenti previste
dall’articolo 67 comma 5 lett. a) e b) del TUIR non deve più necessariamente
passare attraverso l’interpello; tuttavia come contropartita della
“semplificazione” è previsto, per il contribuente italiano che tassa gli utili
o le plusvalenze “black list” nella
maniera ordinaria, l’obbligo di effettuare delle indicazioni sostitutive nella
dichiarazione dei redditi:


per i
soggetti imprenditori

o sia per i dividendi che per le plusvalenze l’obbligo di indicare
la parte esclusa dalla tassazione nel rigo RF 47 colonna 1 e 2;


per i
soggetti non imprenditori:

o per i dividendi l’obbligo di inserire appositi codici nella
casella 1 del rigo RL1;

o per le plusvalenze l’obbligo di indicare tali componenti nei righi
RT11, RT30 o RT69 (a seconda della natura del reddito).

Da
evidenziare come eventuali inadempienze compilative da parte di chi desidera
aderire al regime semplificato comportino pesanti sanzioni di carattere
pecuniario. L’art. 8 c. 3-ter del
Dlgs 471/97 prevede infatti una sanzione amministrativa pari al 10% degli utili
o delle plusvalenze non indicate con importi che vanno da un minimo di euro
1.000 ad un massimo di euro 50.000.

Nel concreto
la violazione si realizza qualora non vengano indicati gli importi richiesti nei
così detti righi segnaletici ovvero
nel rigo RF per i soggetti imprenditori o nei righi RT e/o RL per i soggetti
non imprenditori.

Alberto Simonetti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso