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Ponendo fine
alla procedura di infrazione n. 2016/0106 per il mancato recepimento entro i
termini previsti della direttiva europea numero 2014/86Ue l’articolo 26 della
Legge n. 122 del 7 luglio 2016 (cd. Legge
Europea 2015-2016) ha aggiornato le regole previste nel nostro ordinamento in
materia di dividendi distribuiti da società “figlie” residenti nell’UE a società
madri italiane.
L’intervento normativo aggiorna la famosa direttiva “madre-figlia”
prevedendo espressamente che lo Stato membro della società eviti che le
“società madri” ivi residenti beneficino dell’esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili siano deducibili
per la società figlia.
Si ricorda tuttavia che l’articolo 89 del TUIR già prevedeva, in
relazione agli utili corrisposti da società figlie non residenti, l’esenzione
del 95% dal reddito della società madre del dividendo corrisposto a patto che
lo stesso fosse totalmente indeducibile per la società figlia. Tale previsione
riguardava anche i proventi derivati dai contratti di associazione in
partecipazione.
Per gli utili corrisposti da società figlie residenti a società
madri residenti non vi era ancora la precisazione che l’esenzione del 95% dal
reddito imponibile della società madre operasse limitatamente alla parte
indeducibile per la società figlia in quanto il nostro ordinamento non prevede
una simile possibilità.
Tuttavia al fine di arginare la procedura di infrazione di cui in
premessa si è resa necessaria l’introduzione nell’articolo 89 del TUIR di due
nuovi commi, il 3 bis ed il 3 ter i quali prevedono ora espressamente che:
–
i proventi
derivanti dalla partecipazione in società italiane e dai contratti di
associazione in partecipazione non concorrono alla formazione della base
imponibile della società madre residente per il 95% della quota non deducibile ai
sensi dell’articolo 109 del TUIR;
–
i proventi
erogati da una società figlia non residente in possesso dei requisiti richiesti
dalla direttiva “madre-figlia” ad una società italiana non concorrono alla formazione
della base imponibile di quest’ultima per il 95% della quota non deducibile
nella determinazione del reddito del soggetto erogante.
La nuova normativa ha comportato anche una modifica dell’articolo
27-bis del DPR 600/1973 (rimborso
della ritenuta su dividendi distribuiti a soggetti non residenti). Il nuovo
comma 1-bis prevede infatti che la non applicazione della ritenuta sugli utili
distribuiti all’interno di un gruppo societario (società madre e società
figlia) si applichi anche agli utili relativi a partecipazioni societarie e
strumenti finanziari partecipativi limitatamente alla quota non deducibile
nella determinazione del reddito della società erogante (95% dell’ammontare). Continua
invece ad applicarsi la ritenuta del 1,375% sugli utili da strumenti finanziari
partecipativi di cui all’articolo 27 comma 3 del DPR 600/1973.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso