POST 77/2021
L’articolo 3 comma 1-bis del D.L. 125/2020 convertito in Legge 159/2020, ha apportato significative modifiche alla “transazione fiscale e contributiva” nell’ambito della legge fallimentare.
In particolare, la nuova norma consente al Tribunale, a determinate condizioni, di omologare le proposte di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche “in mancanza del voto” o “in mancanza di adesione” dell’Erario e degli Enti previdenziali quando, sulla base del piano presentato dal debitore e attestato da un professionista indipendente, sia evidente che esso rappresenta la miglior soddisfazione possibile per i creditori Istituzionali rispetto all’alternativa liquidatoria o fallimentare, e il voto di Erario ed Enti sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l’approvazione dei piani.
Il tenore letterale della norma, tuttavia, lascia spazio a opposte interpretazioni circa il potere concesso al Tribunale nel caso in cui, l’Amministrazione finanziaria o l’ente previdenziale, anziché astenersi dall’esprimere un voto, manifestino un esplicito diniego al piano proposto dal debitore. L’interpretazione più restrittiva è stata adottata, in un recente provvedimento, dal Tribunale di Bari che, nell’ambito di un concordato preventivo, ha ritenuto che non fosse omologabile coattivamente la transazione fiscale proposta dal debitore, in presenza di un voto contrario espresso dall’Agenzia. In senso opposto, invece, si è espressa la stampa specializzata che propende per un’interpretazione della norma meno letterale, che consenta al Tribunale di procedere con l’omologa (del piano o dell’accordo) anche in caso di esplicito diniego da parte dell’Agenzia o degli Enti previdenziali.
Dato che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34 del 29 dicembre 2020 in tema di transazione fiscale, non prende posizione sul punto, sarà necessario attendere la formazione di un orientamento giurisprudenziale più consolidato per stabilire quale sia l’interpretazione prevalente della norma.
Andrea Boschi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso