POST 97/2021
L’articolo 5 del Decreto Sostegni prevede una nuova definizione agevolata che riguarda le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (ex art. 36 bis dpr 600/1973 e 54bis del dpr 633/1972) per il periodo 2017 e 2018, relativamente alle comunicazioni di irregolarità elaborate, ma non ancora inviate per via della sospensione, dall’Agenzia delle Entrate.
Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto (quindi al 23 marzo 2021), che hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari del 2019, secondo quanto risultante dalla dichiarazione IVA.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si dovrà invece considerare l’ammontare dei compensi o ricavi risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Sarà dunque la stessa Agenzia delle Entrate, a fronte delle risultanze dei dichiarativi presentati, ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari ovvero di compensi o ricavi. La stessa infatti invierà a questi soggetti, via PEC o raccomandata, una proposta di definizione agevolata indicando l’importo ridotto da versare.
Ricevuta la comunicazione per poter perfezionare la definizione sarà necessario procedere al versamento delle imposte, degli interessi e dei contributi, escluse le sanzioni e somme aggiuntive. Le modalità di pagamento sono quelle ordinarie, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato pagamento la definizione non produce effetti e tornano applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Per l’attuazione completa delle misure previste si resta comunque in attesa di un successivo provvedimento che dovrà essere emanato dall’Agenzia delle Entrate.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine