POST 98/2021
L’Agenzia Entrate, con la risposta ad Interpello n. 205 del 25 marzo 2021, ha affermato che il termine di 18 mesi per l’alienazione o l’assegnazione degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuata da imprese o cooperative edilizie (articolo 16-bis, comma 3 del TUIR), non rientra nell’ambito della sospensione prevista dell’art. 24 del decreto legge 23 del 2020, poi modificato con il decreto legge 183/2020, c.d.“Milleproroghe” (vedi post 76 del 3 marzo 2021).
Il termine di 18 mesi fissato dall’art. 16-bis, comma 3 TUIR, riguarda infatti un termine entro il quale effettuare l’acquisto o l’assegnazione di un immobile facente parte di un edifico interamente ristrutturato, per poter ottenere, in capo all’acquirente o assegnatario, una detrazione ai fini IRPEF.
L’art. 24 del DL 23/2020, invece, disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. L’Agenzia fa presente che tale detrazione (art. 16-bis, comma 3 TUIR) risulta del tutto estranea alla normativa in tema di prima casa e precisa che, trattandosi di una norma speciale (art. 24 DL 23/2020), non è possibile una interpretazione analogica oltre i casi ed i tempi in essa considerati. La proroga non può essere invocata neanche ai sensi dell’art. 103 DL 18/ 2020 che riguarda la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
Si conclude quindi negando ogni possibile proroga o sospensione.
Monica Scattolin
Studio EPICA – Treviso