POST 104/2021
L’Agenzia delle Entrate può sempre rettificare la componente di reddito determinata dall’onere pluriennale anche nel caso in cui l’anno nel quale detto onere è stato iscritto per la prima volta in bilancio sia ormai non più accertabile.
È questo in estrema sintesi il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021.
Secondo i Giudici di legittimità la possibilità di accertamento da parte dell’Ufficio non può essere preclusa dal fatto che l’elemento originario del costo pluriennale sia derivato in un annualità ormai non più accertabile a causa della decadenza dei termini ordinari.
Ogni rateo infatti ha un’autonoma rilevanza rispetto al periodo di imposta sul quale incide.
In questo modo l’accertamento deve essere possibile su ogni annualità anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione.
Con questo quindi il mancato accertamento della dichiarazione dove l’elemento pluriennale emerge per la prima volta non compromette l’attività accertativa degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle annualità successive. Più precisamente le Sezioni Unite affermano che “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 D.P.R. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.
Dal punto di vista operativo quindi questa posizione porta con se dei rilievi non secondari. Si pensi ad esempio al caso dell’immobile strumentale acquistato nel 2000 per il quale viene applica un’aliquota d’ammortamento del 3%. Questo determinerà quote di ammortamento per 33 anni ovvero fino al 2032. L’ultima quota dell’ammortamento sarà quindi, stando alle regole odierne sul decadimento, accertabile fino al 31 dicembre 2039 ponendo così a carico del contribuente la necessità di conservare la documentazione relativa al bene per un periodo ben più lungo rispetto a quello dell’ordinario periodo di accertamento.
Stesse considerazioni possono poi valere, ad esempio, anche per le detrazioni edilizie dei privati per le quali la detrazione di imposta si estende per più esercizi.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine