POST 109/2020
Con l’ordinanza n. 9725 depositata il 14 aprile 2021 la Corte di Cassazione si è espressa circa la possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi qualora con il paese della fonte e l’Italia sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni.
In questo caso il principio generale convenzionale che prevede in ogni caso la necessità di evitare la doppia imposizione tra i due Stati contraenti prevale sul dettato normativo interno rappresentato dall’articolo 165 comma 8 del TUIR.
La normativa italiana, sulla quale gli Uffici basano le loro verifiche, prevede l’impossibilità per il soggetto residente in Italia di scomputare dalle imposte complessivamente dovute il credito per le imposte versate all’estero qualora il loro ammontare non venga indicato nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso in esame la Corte ha invece riconosciuto per un contribuente residente in Italia, che aveva conseguito dei redditi in Germania omettendo poi di dichiarali, la possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero in virtù del principio di evitare la doppia imposizione presente nella convenzione tra Italia e Germania ed in particolar modo del diritto ivi stabilito, per il contribuente, di poter godere del credito di imposta per le imposte estere.
In questo caso quindi l’omissione della dichiarazione italiana non può, secondo i giudici di legittimità, essere ritenuta quale elemento suscettibile di precludere il riconoscimento dell’imposta pagata all’estero dal contribuente qualora tale limitazione risulti in contrasto con i divieti di doppia imposizione previsti dalle convenzioni.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine