POST 112/2021
Si ricorda infatti che il Dl Rilancio (Dl 34/2020) al suo articolo 24 comma 3 aveva disposto l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020 per tutti i contribuenti purché i versamenti dovuti, unitamente alle altre agevolazioni godute nel periodo emergenziale, non avessero superato i limiti comunitari. Nel caso di superamento delle soglie previste i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati entro il 30 aprile 2021 (termine prorogato dall’inziale 30 novembre 2020).
Con la comunicazione nr. 564/2021 la Commissione Europea è intervenuta modificando nuovamente le soglie previste e prolungando la scadenza delle misure straordinarie al 31 dicembre 2021. I nuovi massimali, più che raddoppiati, sono infatti pari a:
- (in precedenza 100 mila) per le imprese dell’agricoltura;
- (in precedenza 120 mila) per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
- (in precedenza 800 mila) per tutte le altre categorie di imprese.
Tali modifiche sono state recepite nel nostro ordinamento nell’articolo 28 del DL 41/2021.
Detto questo il preannunciato intervento normativo prevede quindi la possibilità per i contribuenti che non avessero al 30 aprile 2021 ancora versato le somme dovute, a causa di carenza finanziarie oppure anche solo per difficoltà nel verificare il superamento dei nuovi massimali previsti, di effettuare i pagamenti a saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 entro il prossimo 30 settembre 2021 senza interessi ne’ sanzioni.
Non verrà invece modificato il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto sulle imposte sui redditi e IRAP previsto in scadenza al 30 aprile 2021 per quei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine