POST 136/2021
Il Decreto Sostegni bis, all’art. 64, prevede nuove agevolazioni a favore dei soggetti con meno di 36 anni che intendono acquistare una casa di abitazione.
L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei soli immobili “prima casa” (*), esclusi gli immobili classificati catastalmente come A1, A8 e A9, e consiste nella esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
La medesima esenzione si applica anche agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, sempre in riferimento ad immobili “prima casa”.
L’esenzione può essere richiesta esclusivamente dai soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni d’età nell’anno in cui viene stipulato il rogito dell’immobile e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Se l’atto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto, agli acquirenti spetta un credito d’imposta pari all’importo dell’iva dovuta sull’acquisto. Tale credito non può essere chiesto a rimborso, ma può essere utilizzato in compensazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione derivanti da atti stipulati o denunce presentate successivamente all’acquisizione del credito, nonché in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alle dichiarazioni da presentare successivamente al rogito, o comunque utilizzato in compensazione nel modello F24.
Fermi restando i requisiti sopra esposti in relazione ai soggetti beneficiari e agli immobili oggetto dell’agevolazione, è inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva dell’0,25 per cento su mutui e finanziamenti stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei suddetti immobili.
Le agevolazioni si applicano esclusivamente agli atti stipulati dal 28 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) al 30 giugno 2022.
Il Decreto Sostegni Bis prevede inoltre alcune novità per l’accesso al Fondo di Garanzia su mutui ipotecari per la prima casa da parte dei giovani che non hanno compiuto i 36 anni d’età e con un ISEE inferiore a 40.000 euro.
In tali casi la percentuale di copertura della garanzia del Fondo può essere incrementata fino alla misura massima dell’80 per cento della quota capitale.
La disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dal 27 giugno (30° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) e fino alla data del 30 giugno 2022.
(*) Come definiti dalla nota II-bis art. 1 Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 131/1986.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso