POST 142/2021
L’INAIL con l’Istruzione operativa diramata il 15 giugno scorso, avente ad oggetto: “somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti. Classificazione attività e termini per la presentazione della denuncia di variazione”, ha chiarito che per assicurare il personale dipendente delle Farmacie che ora, per effetto dei recenti interventi normativi, svolga attività di somministrazione di vaccini o tamponi antigenici e molecolari, è necessario presentare con l’apposito servizio on-line entro il 15 luglio 2021, apposita denuncia di estensione del rischio (ai sensi dell’art.12, comma 3, primo periodo, DPR n. 1124/1965), indicando le presunte retribuzioni per il periodo decorrente dall’inizio dell’attività fino al 31 dicembre 2021 del personale interessato.
L’Istituto assicuratore sulla base di tale Denuncia provvederà a rideterminare (in aumento) il premio INAIL che passerà da un’aliquota del 6,4 per mille (voce 21102), all’11,85 per mille (voce 03114).
Con l’occasione, l’INAIL ha ricordato che in via generale le Farmacie, ai fini assicurativi (INAIL) rientrano nella gestione Terziario alla voce 21102.
In tale voce rientrano anche le eventuali attività svolte in Farmacia di preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi, di cui al DLgs n.153/2009.
L’Istituto ricorda come queste prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, prevadono l’utilizzo di dispositivi di auto diagnosi e siano gestibili direttamente dai pazienti, non richiedendo il supporto di un operatore sanitario.
Viceversa -precisa l’Istituto- l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alle attività di cui sopra e ricade nella voce 03114.
Pertanto tali prestazioni, laddove erogate da personale dipendente delle Farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione Terziario ad essa espressamente dedicata.
L’INAIL ricorda infine che, per la gestione Altre attività, la vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche) e le prestazioni di autoanalisi effettuate presso le Farmacie sono ricondotte al gruppo 01005, mentre le preparazioni galeniche svolte in farmacia sono da riferire al gruppo 21006. Anche in questo caso le eventuali prestazioni sanitarie sono da ricondurre al sottogruppo 03107.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia