POST 178/2021
Con l’ordinanza nr. 21452 depositata lo scorso 27 luglio 2021 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito alla deducibilità delle spese per sponsorizzazione.
Come noto negli anni, in particolar modo per i periodi di imposta ante 2008, la deducibilità delle spese per sponsorizzazioni è stata spesso oggetto di riprese da parte degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, i quali tendevano a contestarne la natura di spese di pubblicità per fale invece ricadere tra le spese di rappresentanza soggette ai limiti di cui all’articolo 108 del TUIR.
La pronuncia in esame è di interesse in quanto per la prima volta la Cassazione afferma con forza che a partire dal 2008 le spese di sponsorizzazione (il dibattito secondo la Cassazione è ormai da ritenersi “superato”) vanno ricomprese tra quelle di pubblicità e come tali, dunque, non soggette alle limitazioni imposte dall’articolo 108 del TUIR.
Per quanto attiene la nozione di spese di pubblicità la sentenza, citando anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate, ribadisce che queste sono spese sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale il soggetto sponsorizzato, a fronte di un corrispettivo, si impegna a pubblicizzare e propagandare i prodotti o il marchio dello sponsor.
Gli Ermellini, per quanto attiene l’inerenza e congruità della spesa, richiamano infine l’articolo 90 comma 8 della legge finanziaria 2003 ricordando che esiste una presunzione legale assoluta riferita alle spese di sponsorizzazione rivolte a favore di società sportive dilettantistiche nel limite di 200 mila euro annui che devono essere sempre considerate di pubblicità (e quindi integralmente deducibili ai sensi dell’articolo 74 del TUIR).
Entro detto limite devono ritenersi sempre integrate sia l’inerenza che la congruità della spesa.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine