POST 180/2021
Per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 luglio 2021, ha prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto per la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria da parte di tutti i soggetti obbligati, modificando le scadenze già previste dal decreto dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020.
A seguito della proroga, le scadenze per l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2021 saranno quindi le seguenti:
- I documenti di spesa relativi al periodo 01.01.2021-30.06.2021 possono essere inviati entro il 30.09.2021;
- I documenti di spesa relativi al periodo 01.07.2021-31.12.2021 possono essere inviati entro il 31.01.2022.
Come chiarito dal D.M. 29.01.2021, per la scadenza della trasmissione dei dati, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale, e non alla data del documento, secondo quindi la logica di cassa.
Nuovi soggetti obbligati
Il Decreto 16 luglio 2021 pubblicato in pubblicato in G.U. n. 184 del 3 agosto 2021, ha invece ampliato la platea delle figure professionali tenute alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, estendendo l’obbligo agli iscritti a determinati elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il Decreto del Ministero della Salute del 9 Agosto 2019, appartenenti alla sfera professionale di:
a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) tecnico audiometrista;
c) tecnico audioprotesista;
d) tecnico ortopedico;
e) dietista;
f) tecnico di neurofisiopatologia;
g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) igienista dentale;
i) fisioterapista;
j) logopedista;
k) podologo;
l) ortottista e assistente di oftalmologia;
m) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) terapista occupazionale;
p) educatore professionale;
q) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971.
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 dovrà essere effettuata da tali nuovi soggetti entro il 31 gennaio 2022.
Elena Molin Zan
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia