POST 194/2021
Lo scorso 18 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo previsto dall’articolo 5 comma 11 del Dl 41/2021.
Tale provvedimento rende note le modalità di accesso alla definizione agevolata degli avvisi bonari ex articolo 36bis Dpr 600/1973 e 54bis Dpr 633/1972 introdotta dal citato articolo 5 Dl 41/2021.
La definizione in questione prevede in sintesi l’esonero dal pagamento delle sanzioni per i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che tra il 2019 e il 2020 hanno registrato un calo del fatturato pari al 30%.
La definizione agevolata riguarda gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta:
– 2017, con atti elaborati e non consegnati per via della sospensione al 31 dicembre 2020,
– 2018, con atti elaborati entro il prossimo 31 dicembre 2021.
Per i dettagli della definizione agevolata si rimanda al nostro post nr. 97/2021.
Il provvedimento precisa che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Per attestare il possesso dei predetti limiti e condizioni i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione attestante il rispetto di tali limiti, entro il prossimo 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autocertificazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine