POST 214/2021
Nell’ambio di attuazione delle disposizioni di sostegno europeo previste dal PNRR è stato emanato il D.L. 152/2021 (Decreto) che, tra le varie disposizioni, prevede interessanti forme di sostegno per le imprese operanti nel settore turistico.
Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 7 novembre 2021.
Soggetti beneficiari delle forme di sostegno previste da PNRR:
– imprese alberghiere;
– agriturismi;
– strutture ricettive all’aria aperta;
– imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
– stabilimenti balneari;
– complessi termali,
– porti turistici;
– parchi tematici.
Interventi agevolati:
1) interventi di incremento dell’efficienza energetica e di miglioramento antisismico delle strutture;
2) interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
3) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia – esclusa quindi la manutenzione ordinaria -, nonché l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, funzionali alla realizzazione degli interventi sopra citati ai punti 1) e 2);
4) realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività termali da parte di strutture che erogano servizi nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 3 L. 323/2000;
5) spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9 del DL 83/2014 relative a:
a. impianti wi-fi;
b. siti web ottimizzati per il servizio mobile;
c. programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono agevolabili anche le spese di progettazione connesse ai suddetti interventi.
Periodo di sostenimento delle spese:
Vengono agevolate le spese sostenute (nel rispetto dell’art. 109 Tuir) per gli interventi sopra descritti realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
Vengono inoltre agevolate le spese relative agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Gli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del Decreto, restano esclusi dalla nuova normativa e potranno continuare a beneficiare del credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute previsto dall’art. 79 del D.L. 104/2020 per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Forme di sostegno:
le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sopra descritti vengono agevolati nella seguente misura:
1. Credito d’imposta:
viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’80 per cento della spesa sostenuta;
2. Contributo a fondo perduto:
– contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 40.000 euro;
– ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 30.000 euro se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
– ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 20.000 euro qualora l’impresa abbia i requisiti per l’imprenditoria femminile previsti dall’art. 53 del Dl 198/2006 o giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani con età compresa tra i 18 ei 35 anni; società di capitali con almeno i 2/3 del capitale posseduto da giovani e organi amministrativi costituiti per almeno i 2/3 da giovani; imprese individuali gestite da giovani);
– ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 10.000 euro per le imprese con sede operativa nel sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Credito d’imposta e i contributi a fondo perduto sono tra loro cumulabili, nel limite massimo del costo sostenuto per gli interventi.
Viene inoltre previsto che le eventuali spese ammissibili inerenti ai medesimi progetti, ma non coperte da credito d’imposta o dal fondo perduto, possono fruire di un finanziamento a tasso agevolato previsto da decreto del Mise del 2017, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato ad interventi di riqualificazione energetica.
Modalità di accesso:
per usufruire delle due forme di sostegno, deve essere presentata apposita domanda telematica in cui vengono dichiarati il possesso dei requisiti necessari per fruire degli incentivi.
Il Ministero del Turismo pubblicherà entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il prossimo 6 dicembre, apposito avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi.
Gli incentivi verranno concessi secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite di spesa in base alle risorse destinate per ciascun anno (100miloni di euro per l’anno 2022, 180milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 40milioni di euro per l’anno 2025).
Modalità di utilizzo:
il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione tramite F24 a partire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati.
Il credito d’imposta può inoltre essere ceduto, in tutto o in parte, ad altri soggetti, comprese le banche ed altri intermediari.
Il contributo a fondo perduto viene erogato, in unica soluzione, alla conclusione dell’intervento.
E’ prevista la facoltà di richiedere un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo, presentando apposita domanda corredata da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da una cauzione.
Credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o aiuti pubblici concessi per i medesimi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” e del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza Covid.
Il Ministero del Turismo provvederà entro il 31 marzo 2025 all’emanazione di un decreto che stabilirà nuovi standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso