POST 216/2021
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1 gennaio 2022 è fissato nella misura di Euro 1.000 per singola transazione.
Sono, dunque, considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti misti quando la parte contante sia inferiore alla soglia.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, la retribuzione dei collaboratori domestici ed i pagamenti in favore della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne invece i pagamenti effettuati da cittadini stranieri resta fermo il limite di Euro 10.000,00.
Le sanzioni ai partecipanti all’operazione di pagamento illecita sono fissate dal 1 gennaio 2022 in un range che va da un minimo di Euro 1.000 ad un massimo di Euro 50.000 e sono graduate anche in funzione dell’importo della transazione effettuata.
Quanto ai soggetti obbligati a vigilare in caso di omessa segnalazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 15.000.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2021 è stato fissato il saggio d’interesse legale per l’anno 2022 nella misura del 1,25% con un notevole incremento rispetto all’attuale misura dello 0,01%.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso