POST 19/2022
Viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).
Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti senza applicazione di interessi e sanzioni:
· ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
· Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Andrea Salmistraro e Laura Barbieri
Studio EPICA – Treviso – Vicenza