POST 201
L’art. 7-quater del DL 193/2016 ha modificato
i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli
UNICO e IRAP e del saldo IVA a decorrere dal 2017. Nulla è cambiato in
relazione al versamento del secondo acconto previsto per le imposte dirette.
UNICO
E IRAP
Soggetti
Irpef: persone fisiche e società di persone
Le nuove scadenze sono stabilite:
– al 30
giugno, senza la maggiorazione dello
0,4% (in luogo del 16 giugno);
– al 30
luglio, con la maggiorazione dello
0,4% (in luogo del 16 luglio).
Soggetti
Ires: società di capitali
Le nuove scadenze sono stabilite entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d’imposta (in luogo del giorno 16), con
possibilità di differimento di trenta giorni con la maggiorazione dello 0,4%.
In relazione ai soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno solare, i nuovi termini sono quindi stabiliti al
30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%).
Nel caso di differimento dei termini di
approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro
il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se il bilancio non è approvato nei termini ordinari,
i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Rimane valida la facoltà di versamento entro
i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.
SALDO
IVA
È confermata la scadenza del 16 marzo con possibilità di
differimento entro il nuovo termine per il versamento delle imposte dirette
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
La novità è pertanto collegata ai nuovi
termini previsti in caso di differimento dei versamenti essendo agganciati a
quelli previsti per le imposte dirette.
Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre