POST 33/2022
Durante il consueto appuntamento di inizio anno con gli operatori del settore (Telefisco 2022) l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare della proroga di 85 giorni che matura per effetto del periodo di sospensione degli accertamenti contenuto nell’articolo 67 del DL 18/2020 (Dl Cura Italia).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti tale periodo di sospensione si applica “ai termini di decadenza riferiti ad atti e imposte non scaduti nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 e che, pertanto, non sono rientrati nell’ambito applicativo dell’articolo 157, comma 1, del DL 34/2020”.
Si ricorda infatti che l’articolo 157 comma 1 del DL 34/2020 riguardava in particolare tutti gli atti in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 che, ancorché necessariamente emessi dall’Ufficio entro il termine di decadenza di fine anno, avrebbero dovuti essere notificati tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022.
Ecco dunque che, in concreto, con questa interpretazione dell’articolo 67 DL 18/2020 si determina lo “spostamento in avanti” di tutti i termini decadenziali riferibili ad atti non scaduti durante il periodo di sospensione.
Quindi gli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015 (per omessa dichiarazione o violazioni da monitoraggio fiscale), la cui ordinaria decadenza è spirata lo scorso 31 dicembre 2021, potrebbero essere validamente notificati entro il prossimo 26 marzo 2022.
Risulterebbero inoltre prorogati di 85 giorni anche i termini di accertamento di fine anno per i periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 nonché i termini per gli accertamenti infrannuali (imposta di registro) riferiti agli atti registrati tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 maggio 2020.
Il calendario delle possibili notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, per via del periodo di sospensione ex art. 67 DL 18/2020 e per le disposizioni contenute nell’articolo 157 del DL 34/2020, viene dunque ad aggiornarsi come segue:
– entro il 28 febbraio 2022 dovranno essere notificati tutti gli atti la cui ordinaria decadenza ricadeva nel periodo 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2020 (come ad esempio violazioni monitoraggio 2014, omessa dichiarazione 2014 e infedele 2015);
– entro il 26 marzo 2022 dovranno essere notificati gli accertamenti la cui ordinaria decadenza era prevista per il 31 dicembre 2021;
– entro il 26 marzo 2023 le violazioni relative alle irregolarità dichiarative del periodo di imposta 2016.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine