POST 51/2022
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici è riconosciuto un beneficio sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Soggetti beneficiari del Credito D’imposta:
Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che
– Operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione de tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.)
– Hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
– È utilizzabile esclusivamente in compensazione;
– Non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34 Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
– Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP,
– Non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/ base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con un decreto Ministeriale saranno definite le relative disposizioni attuative.
Andrea Salmistraro
Studio EPICA Vicenza