POST 67/2022
I contributi riconosciuti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica sono stati introdotti, in prima battuta, con il Decreto Sostegni Ter ed hanno riguardato essenzialmente le imprese definite energivore, cioè le imprese con forte consumo di energia specificatamente individuate dal Decreto MISE 21/12/2017 che hanno subito, nell’ultimo trimestre 2021, un incremento dei costi per KWh della componente energetica superiore al 30%, rispetto al medesimo periodo del 2019; il credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022.
Il DL 17/2022 “Decreto Energia” ha esteso questo credito di imposta anche al secondo trimestre 2022 ed il DL 21/2022 “Decreto Crisi Ucraina” ha innalzato, per il secondo trimestre, la percentuale di credito assestandola al 25%.
Il Decreto Energia ha introdotto, altresì, un credito di imposta per le imprese energivore di gas naturale (allegato 1 al DM 541/2021) che hanno superato determinati limiti di consumo e subito un incremento di prezzo superiore al 30% tra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2022. Il credito di imposta riconosciuto, pari al 15% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 è stato incrementato dal Decreto Crisi Ucraina al 20%.
Il suddetto DL n. 21/2022 – Decreto Crisi Ucraina, ha ampliato la platea di soggetti beneficiari del credito di imposta, introducendo, anche a favore delle imprese non energivore l’agevolazione, purché siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5Kw ed abbiano subito nel primo trimestre 2022 un incremento di prezzo al KWh superiore al 30% del medesimo periodo del 2019: in tal caso il credito di imposta spetta nella misura del 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Ha introdotto, altresì un credito di imposta del 20% sui costi per consumi di gas naturale del secondo trimestre 2022 per le imprese diverse da quelle enrgivore di gas naturale.
Questi crediti possono essere compensati senza attendere la fine del trimestre di riferimento, poiché l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una Faq ha autorizzato la compensazione anticipata, sempre che, alla data di utilizzo del credito, le spese siano state sostenute secondo il criterio di competenza documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
I codici tributo da indicare nell’F24 da presentare mediante i servizi telematici sono:
- 6960 credito di imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022);
- 6961 credito di imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
- 6962 credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
- 6963 credito di imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
- 6964 credito di imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
I crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione o interamente ceduti entro il 31 dicembre 2022.
Federica Salvagno
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia