POST 82/2022
Come noto l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto la possibilità di regolarizzare le indebite compensazioni dei “tax credit” per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 maturati dal 2015 al 2019 ed effettuate, entro il 22 ottobre 2021, in modo non conforme alla normativa di riferimento.
Detta “sanatoria” comporta i seguenti benefici:
– lo stralcio delle sanzioni amministrative (nella maggior parte dei casi pari al 100% del tax credit utilizzato in compensazione);
– lo stralcio degli interessi;
– la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti (ex articolo 10quater Dlgs 74/2000).
Con il provvedimento n. 188987 emanato lo scorso 1° giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento, approvando altresì il modello contenente la relativa domanda e le istruzioni per la compilazione.
I contribuenti che intendono aderire a tale procedura devono:
– presentare in via telematica (direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato) il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” entro il 30.9.2022;
– eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2022, anche in tre rate annuali di pari importo ma senza poter utilizzare la compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997.
Con il provvedimento in commento l’Agenzia ha precisato che la sanatoria può riguardare l’indebito utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
– sono state realmente svolte le attività, per le quali sono state sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
– è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;
– sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”;
– sono stati commessi errori “nella determinazione della media storica di riferimento”
Restano in ogni caso esclusi dalla procedura di riversamento i contribuenti che abbiano compensato crediti di imposta derivanti da:
– condotte fraudolente;
– fattispecie simulate;
– false rappresentazioni della realtà attraverso l’utilizzo di documenti falsi;
– mancanza della documentazione utile ai fini della dimostrazione del sostenimento dei costi per ricerca e sviluppo.
La procedura è inoltre preclusa nel caso in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22.10.2021 (atti non più impugnabili o oggetto di pronunce passate in giudicato).
Una volta inoltrata la domanda entro il termine del 30 settembre 2022, qualora il contribuente presenti i requisiti richiesti, la sanatoria si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute.
Dall’importo oggetto di riversamento si possono scomputare le somme già versate ad esclusione di quelle versate a titolo di sanzioni e interessi.
Qualora si acceda al pagamento rateale, massimo tre rate annuali di pari importo, anche il mancato pagamento di una singola rata fa venir meno l’agevolazione e comporta l’iscrizione a Ruolo delle somme mancanti oltre alla sanzione del 30%.
Si precisa inoltre che non possono accedere alla rateizzazione, e sono dunque obbligati ad effettuare il versamento in un’unica soluzione (entro il 16.12.2022), quei contribuenti che intendano riversare crediti:
– accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
– constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22.10.2021.
Con successiva risoluzione saranno resi noti i codici tributo per effettuare i già menzionati versamenti.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine