POST 91/2022
L’articolo 22 del D.L. 21/2022 (c.d. decreto Energia) aveva introdotto un credito d’imposta pari al 50% della seconda rata IMU del 2021,per le imprese del comparto turismo, in relazione agli immobili della categoria catastale D/2 presso i quali viene gestita l’attività ricettiva da parte della stessa impresa che deve anche risultare proprietaria dell’immobile.
L’efficacia della disposizione era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che, con decisione n. C(2022) 4363 final del 21 giugno 2022 ha concesso l’autorizzazione per poter usufruire del credito d’imposta.
Ora quindi il contributo di cui all’art. 22 del D.L. 21/2022 è efficace e lo potranno richiedere le imprese che fanno parte del settore turistico-ricettivo come:
- Imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L.96/2006 e relative norme regionali;
- Imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- Imprese del comparto fieristico e congressuale;
- Complessi termali e parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Altro requisito da rispettare è la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Per poter usufruire del credito d’imposta gli operatori economici dovranno presentare un’autocertificazione all’Agenzia Entrate con la quale verranno attestati il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 senza che trovino applicazione i limiti di cui all’art.34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L.244/2007. Inoltre il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Si attende ora che l’Agenzia Entrate emani il provvedimento che stabilisce modalità e termini per la presentazione del modello.
Monica Scattolin
Studio EPICA – Treviso