POST 113/2022
Confermato anche in sede di conversione l’articolo 17 del D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” che interviene sulla disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato.
Si ricorda che possono beneficiare di tale garanzia le imprese aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese estere) purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le “esposizioni deteriorate”, non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20% e non rientrino nella categoria di “Imprese in difficoltà”, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01).
La garanzia, della durata massima di 20 anni, potrà essere richiesta in relazione a finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, e possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.
La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, ma può raggiungere il 100%, per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.
Per la piena operatività della norma bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea e l’emanazione di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti operativi.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna