POST 115/2022
Il D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito nella Legge n. 91 del 15/07/2022, all’articolo 4 riconosce alle imprese gasivore un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici ( GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
L’articolo 4 comma 2 considera imprese a forte consumo di gas naturale quelle che operano in uno dei settori classificati per codice ATECO, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21/12/2021.
Accedono al beneficio, le imprese che hanno consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3 comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il credito d’imposta:
È utilizzabile esclusivamente in compensazione;
Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP;
È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Andrea Salmistraro
Studio EPICA Vicenza