POST 118/2022
L’articolo 21 interviene sulla misura del bonus formazione 4.0. L’aliquota viene elevata dal 50% al 70% per le piccole imprese fino ad un massimo di 300mila euro, e dal 40% al 50% per le medie imprese fino ad un massimo di 250mila euro. Per le grandi imprese invece l’aliquota rimane al 30% nel limite massimo annuale di 250mila euro.
Questa variazione delle aliquote può avvenire solo se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi alle competenze acquisite siano certificati secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.
Per i progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022, e che non soddisfino le condizioni necessarie, le aliquote si riducono a 45% per le piccole imprese e a 35% per le medie imprese.
Giulia Granello
Studio EPICA – Treviso