POST 128/2022
La Legge 122/2022 di conversione del DL 73/2022, Decreto Semplificazioni, apporta una nuova modifica al Codice della crisi e dell’insolvenza, intervenendo, in particolare, sull’articolo 25-novies, che disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa. La modifica riguarda le soglie e le tempistiche per le segnalazioni da effettuarsi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infatti, che il citato articolo impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria erariale e/o contributiva, al fine di agevolare il ricorso alla procedura di Composizione negoziata della crisi. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, era tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2022.
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad inviare la segnalazione:
- per un debito IVA, da liquidazione periodica, scaduto e non versato superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione dell’anno d’imposta precedente; la comunicazione andrà inviata in ogni caso se il debito è superiore a 20.000 euro;
- contestualmente alla comunicazione di irregolarità, di cui all’art. 54-bis DPR 633/1972, e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche;
- a partire dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2022.
Dott. Andrea Boschi