POST 143/2022
Il PNRR 2 ha stabilito la proroga della detrazione fiscale del c.d. superbonus acquisti nella misura del 110% anche in riferimento agli atti di compravendita stipulati entro il 31 dicembre 2022, ma al rispetto di specifiche condizioni.
L’art. 18 del D.L. 36/2022 prevede che la detrazione fiscale spetta agli acquirenti delle unità immobiliari nella misura del 110 per cento per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 tali soggetti abbiano:
– sottoscritto un preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
– versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta;
– ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
– ottenuto il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
– ottenuto l’accatastamento dell’immobile almeno in categoria F/4.
Al rispetto di tali condizioni, la detrazione del 110 per cento trova applicazione per i rogiti stipulati anche successivamente al termine del 30 giugno 2022 previsto dalla precedente normativa, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno.
Ricordiamo, come già evidenziato nei nostri precedenti post, che qualora non venissero rispettate queste condizioni, l’atto di acquisto di una casa antisismica stipulato dopo il 30 giugno 2022 non potrà beneficiare delle detrazioni nella misura del 110 per cento, ma l’acquirente potrà comunque accedere alle detrazioni ordinarie nella misura del 75 e dell’85 per cento, che restano in vigore, salvo future modifiche normative, per i rogiti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso