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La nuova versione del principio
contabile OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, prevede l’obbligo di
ammortamento anche per i fabbricati civili
detenuti dalle società, nel
caso in cui il loro valore contabile
sia superiore al valore residuo
,
che viene definito dallo stesso principio, come “il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di
vita utile
”.

Nella versione precedente,
invece, i fabbricati civili rappresentanti una forma d’investimento e non
accessori ad altri investimenti strumentali, potevano non essere ammortizzati.

La novità si applica a partire
dai bilancio dell’esercizio 2016, con l’avvertenza che, le eventuali quote di
ammortamento potrebbero essere fiscalmente indeducibili ai sensi dell’art. 90
comma 2 del TUIR.

Si evidenzia, infine, che il
redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile “prospetticamente”,
dandone informazione in nota integrativa, il che significa che si potrà
continuare a non ammortizzare i fabbricati civili già iscritti nel bilancio
2015 ed applicare l’obbligo di ammortamento a quelli acquisiti a partire dal 1°
gennaio 2016.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna