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Tra le novità introdotte dal Decreto Legge n. 50 del 2017 (pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale) ve
ne sono alcune che incidono sulla compensazione dei crediti d’imposta e che
trovano immediata applicazione.
Viene stabilito infatti che l’utilizzo in
compensazione di crediti per importi superiori ad euro 5.000 richieda
l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali dalle quali
essi originano. Tale limite in precedenza era fissato in euro 15.000.
Come
precisato con Risoluzione datata 4 maggio 2017, tale nuovo limite riguarda i crediti
emergenti da dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata
in vigore del decreto legge n. 50 del 2017); pertanto per i crediti emergenti da
dichiarazioni (in particolare quella IVA la cui scadenza era fissata per lo
scorso 28 febbraio 2017) presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore
della modifica in commento resta fermo l’utilizzo senza apposizione del visto
fino all’importo di euro 15mila.
Viene altresì stabilito che in presenza di
compensazioni indebite derivanti da assenza di visto di conformità o di visto
di conformità apposto da soggetti diversi da quelli abilitati a rilasciarlo,
l’Amministrazione finanziaria provvederà a recuperare il credito indebitamente compensato,
unitamente agli interessi e alle sanzioni. Per tali importi non è possibile
procedere alla compensazione.
Sono state infine modificate le modalità di
presentazione degli F24 con utilizzo di crediti. Si riportano, nella seguente
tabella, le diverse modalità di presentazione delle deleghe di pagamento
previsti per i privati e i titolari di partita iva in funzione della presenza o
meno di credito compensato:
F24 a zero
– contribuente soggetto privato: utilizzo dei canali
telematici Fisconline o Entratel;
– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel.
F24 con saldo positivo (si tratta dei casi in cui
nella delega, che espone un debito, vi è comunque l’utilizzo di un credito in
compensazione)
– contribuente soggetto privato: utilizzo dei canali
telematici Fisconline o Entratel o ricorso all’home banking;
– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel.
F24 senza compensazione
– contribuente soggetto privato: può utilizzare anche
il modello cartaceo;
– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel o ricorso all’home banking.
Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia