POST 241
La
risoluzione n. 54/E emanata in data 2
maggio 2017 dall’Agenzia delle Entrate ha risposto alle numerose
richieste di chiarimento sollevate dai professionisti in merito al
comportamento da tenere nel caso in cui una società di persone che sia stata messa
in liquidazione nel corso del 2016, abbia successivamente provveduto ad
assegnare in via agevolata i beni ai soci.
La
questione nasce dall’impossibilità di indicare i dati afferenti all’operazione
di assegnazione nel modello dichiarativo a causa dell’assenza della sezione
specifica, non consentendo pertanto alla procedura di concludersi correttamente.
La
circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 (paragrafo 5) dispone infatti che “l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione
agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in
dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa
imposta sostitutiva” e che “l’omesso,
insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non
rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata”.
Premesso
che le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente
al 31 dicembre 2016, devono presentare la dichiarazione dei redditi in forma
non unificata utilizzando il modello dichiarativo dell’anno precedente, ne
consegue che le stesse società poste in liquidazione nel corso del 2016, devono
compilare – per il periodo di imposta ante liquidazione – il modello UNICO
SP 2016, anno di imposta 2015, trattandosi di società con periodo di
imposta non coincidente con l’anno solare.
Tale
modello, tuttavia, al quadro RQ – diversamente dal correlativo quadro presente
nel modello UNICO SC 2016, Quadro RQ Sez. XXII, assegnazione o cessione di beni
ai soci – non prevede la sezione per
esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta
sostitutiva, non consentendo così il perfezionamento dell’opzione per l’imposta
sostitutiva in esame.
In ogni
caso, nelle istruzioni ai modelli, viene precisato che, qualora il modello
UNICO da utilizzare non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la
dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi
dovranno essere forniti solo a richiesta
dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso
di specie, quindi, si è dell’avviso che possa trovare applicazione il principio
di carattere generale del cd. comportamento
concludente, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, secondo cui “l’opzione
e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si
desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta
delle scritture contabili”.
Pertanto,
solo per i soggetti suindicati, l’esercizio dell’opzione si intende validamente
esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa
di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento,
tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta.
In ogni
caso, i soggetti interessati devono redigere un prospetto di raccordo,
contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la
definizione dell’opzione in parola, che potranno inviare all’Ufficio
territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli
Organi di controllo.
Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso