POST 185/2022
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede all’articolo 25 la riproposizione della normativa di “assegnazione agevolata dei beni ai soci”.
Nella “bozza di norma” è previsto che fino al 30 settembre 2023 le società commerciali potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili o i beni mobili registrati (auto, barche, ad esempio) beneficiando di importanti riduzioni fiscali sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette. Sono previsti altresì vantaggi tributari per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano, sempre entro il 30 settembre 2023, in società semplici.
La nuova normativa, se approvata, consentirà quindi a determinati beni di essere “privatizzati” e quindi di “uscire dal regime d’impresa” con un carico fiscale meno elevato di quello ordinario.
I tratti salienti della disciplina proposta sono i seguenti:
– i beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli immobili o i mobili registrati diversi da quelli “strumentali per destinazione” (cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa da parte del loro possessore): sono quindi assegnabili o cedibili ai soci gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E ed A10) se locati o dati in comodato o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa, gli immobili merce e gli immobili patrimonio non utilizzati per l’esercizio di attività di impresa (es. abitazioni, terreni);
– i soci dovranno risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022;
– la base imponibile cui si applicherà la tassazione agevolata e sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 9 TUIR; nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori alla rendita risultante in catasto;
– l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 settembre 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023;
– le riserve in sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del 13%;
– l’agevolazione riguarda anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno infatti della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno sempre in misura fissa.
Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie (e particolare attenzione dovrà esser dedicata alla verifica dell’eventuale rettifica della detrazione IVA).
Sull’argomento è utile ricordare che nel 2016 l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione numero 93/E ha confermato che non configura abuso di diritto la assegnazione/cessione agevolata dei beni immobili ai soci e successiva rivendita a terzi degli stessi.
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso