POST 15/2023
L’art. 3, c. 2, del DL n. 198 del 29 dicembre 2022 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2023”) ha nuovamente prorogato di un anno, ovvero sino al 31 dicembre 2023, il divieto all’emissione di fatture elettroniche relative alle operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie poste in essere nei confronti delle persone fisiche.
Pertanto anche per il 2023, così come già avvenuto dal 2019 in poi, in osservanza delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, con finalità di tutela del diritto alla riservatezza del paziente, tutte le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (B2C) non dovranno essere fatturate elettronicamente, ma in via cartacea.
Si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica sussiste anche qualora il cliente persona fisica abbia sostenuto spese sanitarie e abbia espresso l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata.
Viceversa la fatturazione elettronica permane per le operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B).
Vale la pena ricordare che qualora una Farmacia effettui due operazioni riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie nei confronti di uno stesso cliente persona fisica potrà scegliere se emettere un’unica fattura in formato cartaceo oppure due fatture diverse ovvero per le “spese sanitarie” una fattura cartacea, mentre le “spese non sanitarie” una fattura elettronica.
Con il DL Milleproroghe viene inoltre rinviato al 1° gennaio 2024 l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri attraverso un registratore telematico (RT).
In conclusione, per le Farmacie è rinviata di un ulteriore anno l’evoluzione delle modalità di fatturazione e invio dei corrispettivi, che pertanto per il 2023 rimarranno ancora in linea con quelle valide per l’anno appena trascorso.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia