Riferimento normativo: decreto legge 24/4/2017, n. 50, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21/6/2017, n. 96.

L’art. 11 del citato decreto legge 50/2017
ha previsto la possibilità di definire le controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate mediante la
presentazione di una domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio. La legge di conversione ha poi esteso la sanatoria agli
atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderirvi entro il
31/8/2017.

La domanda di definizione (per la quale
l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le necessarie indicazioni operative):

a) è esente dall’imposta di bollo;

b) va presentata entro il 30/9/2017 per ciascuna controversia
autonoma (riferita cioè a ciascun atto impugnato);

c) determina in concreto l’accessibilità
alla sanatoria, essendo definibili le controversie il cui ricorso sia stato
notificato alla controparte entro il 24/4/2017 e per le quali, alla data di
presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva.

La definizione, che riguarda le
controversie pendenti di fronte alle Commissioni Tributarie in ogni stato e
grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,
consiste nel pagamento:

a) di tutti gli importi risultanti
dall’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;

b) degli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla
notifica dell’atto (art. 20, D.P.R. 1973, n. 602).

Sono invece escluse (è questo è il
vantaggio dell’istituto) le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di
mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. 1973, n. 602. Pertanto meno
sanzioni il contribuente avrà pagato al momento della domanda di definizione,
più conveniente risulterà l’adesione
. Ciò anche in considerazione del fatto
che è precluso il rimborso delle somme già versate anche se eccedenti rispetto
a quanto dovuto per la definizione. Tali somme invece (pagate a titolo
provvisorio in pendenza di giudizio o per la rottamazione delle cartelle
esattoriali) sono scomputabili dall’importo dovuto per la definizione in esame.

In caso di controversia relativa
esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi,
per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di
controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si
riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto
relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla
presente definizione.

Il versamento può essere effettuato in un
numero massimo di tre rate scadenti il 30/9/2017 (per l’importo pari al 40% del
totale delle somme dovute), il 30/11/2017 (per l’ulteriore 40%) e il 30/6/2018
(per il residuo 20%). Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti
non superano duemila euro. In questo caso, il termine per il pagamento scade il
30/9/2017.

La definizione si perfeziona con il
pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi
da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.

La disciplina sopra esposta è stata
opportunamente raccordata dal legislatore, tramite norme apposite, con i
procedimenti pendenti e i relativi termini d’impugnazione, allo scopo di
favorire l’accesso alla definizione economizzando altresì l’attività processuale
delle parti.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista