POST 38/2023
La legge di Bilancio 2023 ai commi 112 e 113 introduce la possibilità di affrancare il valore delle quote possedute in OICR con una imposta sostitutiva del 14%.
Il valore che potrà essere soggetto ad imposta sostitutiva è dato dal differenziale tra il valore delle quote alla data del 31 dicembre 2022 ed il loro valore di acquisto/sottoscrizione.
Operativamente il contribuente interessato all’affrancamento in questione potrà darne comunicazione al proprio intermediario di riferimento (ente che ha in custodia o in amministrazione le quote) entro il prossimo 30 giugno 2023 ed il versamento dell’imposta sostitutiva è previsto entro il prossimo 16 settembre 2023 da parte dell’intermediario stesso sostituto di imposta (provvista da parte del cliente).
In alternativa, in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione, il contribuente stesso può esercitare direttamente l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 effettuando il versamento della sostitutiva entro la data di versamento a saldo delle imposte sui redditi 2022.
Si precisa che l’opzione si estende, per dettato normativo, a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
Rimangono escluse dall’agevolazione le quote degli OICR per le quali si è optato per il risparmio gestito.
Tuttavia, dal punto di vista operativo sono auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate soprattutto in relazione:
- alle modalità di calcolo del differenziale sul quale calcolare l’imposta sostitutiva;
- a cosa debba intendersi per categoria omogenea.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso