POST 41/2023

La legge di Bilancio 2023 ripropone, rinnovandole, due misure già adottate nel corso degli scorsi anni in tema di cd. “pace fiscale” ovvero lo stralcio delle “mini cartelle” fino a 1.000 euro e la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’Agente della Riscossione.

Stralcio delle mini-cartelle

I commi da 222 a 230 dell’articolo 1 della Legge 197/2022 prevedono in sintesi che tutti i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2015 con debito residuo inferiore a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 saranno oggetto di stralcio automatico alla data del 31 marzo 2023. L’annullamento automatico determina quindi che il debitore non sia tenuto a fare alcunché al fine di vedersi annullato il debito.

Lo stralcio in questione, tuttavia si caratterizza per un “doppio regime”:

  • annullamento totale (capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali;
  • stralcio parziale (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti tra cui i Comuni mentre per le violazioni relative al codice della strada, lo stralcio opera solo in relazione agli interessi.

La rottamazione quater

Nei commi da 231 a 252 la Legge di Bilancio 2023 ripropone la cd “rottamazione delle cartelle”.

Con la rottamazione (giunta ormai alla sua quarta “edizione”) i debitori potranno richiedere la definizione agevolata di tutti i carichi affidati all’Agente delle Riscossione tra il 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L’agevolazione consiste nell’annullamento di tutte le somme dovute a titolo di:

  • sanzioni;
  • interessi;
  • interessi di mora;
  • aggio.

Restano quindi dovuti solo gli importi a titolo di capitale e il rimborso per le spese sostenute dall’Agente della Riscossione per le procedure esecutive e la notificazione degli atti.

L’istanza va presentata entro il prossimo 30 aprile 2023 attraverso le modalità telematiche disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/ ).

Nell’istanza il debitore indicherà, oltre ai carichi che intende definire in via agevolata, anche il numero di rate (massimo 18 – “spalmate” su un arco temporale di 5 anni) e l’eventuale rinuncia ad ogni giudizio pendente avente ad oggetto i carichi per i quali è richiesta la rottamazione.

A seguito della presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione in essere alla data di presentazione della richiesta;
  • l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • il debitore non è più considerato inadempiente ai fini della compensazione e del pagamento da parte della pubblica amministrazione;
  • potrà essere rilasciato il DURC.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agente delle Riscossione comunica al debitore che ha presentato la domanda l’accoglimento, in tutto o in parte, ovvero il diniego della stessa.

In caso di accoglimento il debitore potrà quindi pagare il dovuto (sulla base della scelta effettuata al momento di presentazione dell’istanza):

  • In un’unica rata, entro il 31 luglio 2023;
  • In un numero massimo di 18 rate su un periodo di 5 anni complessivo.

Nel caso di pagamento rateale:

  • la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2023;
  • le restanti 16 rate, di pari ammontare devono, essere versate con cadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dei 4 anni successivi (a partire dal 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 2% annuo.

Si ricorda infine che per il versamento delle rate è ammesso il “lieve inadempimento” ovvero la rata può essere pagata con un ritardo massimo di 5 giorni dalla scadenza prefissata pena la perdita del beneficio della rottamazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso