POST 260
Il reddito prodotto dalla farmacia, sia in forma di ditta individuale che di partecipazione in società di persone (s.a.s. e s.n.c.), è in via ordinaria imputato per “trasparenza” direttamente alla persona fisica: all’imprenditore o al socio. È quindi assoggettato in base alle disposizioni del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986) all’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) ovvero ad un’aliquota progressiva, che varia dal 23% al 43% a seconda degli scaglioni di reddito realizzati. A prescindere che tali redditi siano stati effettivamente prelevati/distribuiti dal farmacista imprenditore/socio.
L’approvazione della Legge sulla concorrenza, introducendo le società di capitali quale ulteriore forma di gestione della farmacia (privata), comporta la possibilità di adottare un regime di tassazione completamente diverso, opposto a quello finora naturalmente applicato.
Il regime ordinario di tassazione dei redditi di impresa prodotti dalle società di capitali è infatti quello dell’Ires (Imposta sul reddito delle società). Per tali redditi il Tuir prevede due livelli di tassazione:
– in capo alla società con un’aliquota fissa, proporzionale (art.77, Tuir), pari oggi per effetto delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio al 24%;
– in capo alla persona fisica/socio/azionista, solo in caso di distribuzione di utili/dividendi, con le aliquote marginali crescenti Irpef (dal 23% al 43%).
A complicare il quadro vi sono poi i regimi opzionali, che possono essere scelti sia dalle ditte individuali/società di persone sia dalle società di capitali e che si sostanziano di fatto nell’applicazione, con alcune sfumature, delle regole del regime fiscale opposto a quello naturale.
È così possibile, da un lato, che le società di capitali scelgano di essere tassate per “trasparenza”, con diretta imputazione del reddito pro quota ai soci (artt. 115-116, Tuir), e dall’altro che le ditte individuali/società di persone optino (art.55-bis, Tuir) per l’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (Iri), e quindi per i due livelli di tassazione (società/persona) propri delle società di capitali.
Pertanto una delle prime conseguenze dell’approvazione della Legge sulla concorrenza è la valutazione anche sul piano fiscale del regime fiscale più conveniente a cui ora è possibile assoggettare i redditi derivanti dall’esercizio di farmacie private.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia