POST 48/2023
L’articolo 1, commi da 65 a 71, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.
Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per le imprese che operano nel commercio al dettaglio con specifici codici ATECO, saranno deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione del coefficiente del 6% al costo dei fabbricati stessi per il periodo d’imposta 2023 e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Tale disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori contraddistinti dai seguenti codici Ateco: 47.11.10 (ipermercati); 47.11.20 (supermercati); 47.11.30 (discount alimentari); 47.11.40 (minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari); 47.11.50 (commercio al dettaglio di surgelati); 47.19.10 (grandi magazzini); 47.19.20 (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (empori ed altri negozi non specializzati di prodotti non alimentari); 47.21 (commercio al dettaglio di frutta e verdura); 47.22 (commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne); 47.23 (commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi); 47.24 (commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria); 47.25 (commercio al dettaglio di bevande); 47.26 (commercio al dettaglio di prodotti del tabacco); 47.29 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari).
Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili potranno avvalersi del beneficio in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei suddetti settori purché aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le relative disposizioni attuative.
Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso