POST 265
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20033 del 2017 ha deciso che in caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il “principio di cassa allargato” nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.
Come e’ noto – in base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi – i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti seguendo il cosiddetto principio di “cassa allargato” e quindi si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
La norma, secondo la Cassazione, è costruita sul concetto di “percezione” poiché il reddito da lavoro è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta.
Ne consegue che:
– ove la somma sia corrisposta in contanti, assume rilievo il momento della consegna corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente,
– ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno,
– nel’ipotesi infine in cui la disposizione sia stata effettuata con bonifico bancario, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento dell’accredito.
Secondo la Corte quindi nel caso di pagamento del compenso all’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso